Decreti MEF - Modalita' di certificazione del credito verso la pubblica amministrazione e compensazione con i debiti erariali e contributivi

Inserito in data: lunedì 09 luglio 2012

Decreti MEF - Modalita' di certificazione del credito verso la pubblica amministrazione e compensazione con i debiti erariali e contributivi

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i primi tre decreti previsti nel pacchetto predisposto dal Governo per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso P.A., di cui alla nostra circolare del 24 maggio scorso.

Nello specifico i decreti del Ministro dell’Economia si riferiscono alle modalità per:

  1. il rilascio della certificazione del credito relativo alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ( Decreto 22 maggio 2012 in G.U. n. 143 del 21.6.2012);
  2. il rilascio della certificazione per i crediti verso le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Decreto 25 giugno 2012 in G.U. n. 152 del 2.7.2012);
  3. la compensazione dei crediti certificati delle Regioni, gli Enti locali e Servizio Sanitario con somme dovute a seguito di iscrizione al ruolo (Decreto 25 giugno 2012 in G.U. n. 152 del 2.7.2012).


La certificazione del credito, come noto, potrà essere utilizzata per:

  • compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, e nei confronti di INPS o INAIL
  • ottenere un'anticipazione bancaria (eventualmente assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI) o per cedere credito (pro soluto o pro solvendo) a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.


La certificazione prevede l’accettazione della cessione del credito da parte della PA debitrice.

La certificazione, inoltre, non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti.

In sintesi i decreti sulla certificazione prevedono che:

  • le domande di certificazione del credito, in attesa che sia predisposta la prevista apposita piattaforma elettronica gestita da Consip spa, potranno essere presentate all'amministrazione o ente debitore utilizzando il modello cartaceo, allegato al decreto;
  • l'amministrazione o ente debitore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito;


Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

  • decorso tale termine senza che sia stata rilasciata risposta, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale che entro 10 giorni deve provvedere alla nomina. Questi dovrà rilasciare la certificazione entro 50 giorni successivi alla nomina;
  • la certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito;
  • per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute;
  • nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante.


Con la pubblicazione dei decreti di cui sopra, le imprese creditrici della PA posso, quindi, inoltrare le richieste di certificazione, utilizzando i moduli allegati.

Occorre sottolineare che il decreto relativo ai debiti delle Regioni, esclude la possibilità di rilascio della certificazione per le regioni (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.
Detto divieto, però, è stato superato dalla conversione in legge del decreto 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione delle spesa pubblica”, avvenuta lo scorso 3 luglio.

Alla luce delle modifica ivi introdotta, il divieto è stato limitato ai soli Enti del Servizio Sanitario

Nazionale delle regioni di cui sopra. Questa modifica comporterà una revisione del relativo decreto sulla certificazione appena pubblicato.
Per completare il quadro dell’intervento manca il quarto decreto relativo al Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzato a facilitare le operazioni di anticipazione dei crediti certificati da parte delle banche.

All.ti:

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340351301472

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07402&tmstp=1341303906486

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07403&tmstp=1341303906486



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