L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato la delibera 40/2014 che sostituisce la famosa delibera 40/04 “disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” che approva nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e da avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Questo documento entrerà in vigore dal 1 luglio 2014 ed è estremamente importate per ottenere la fornitura di gas, in generale:

  • Modifica la procedura di accertamento per impianti di potenza compresa fra116 e 350 kW soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, dando mandato al CIG di predisporre un modello di dichiarazione con la quale il progettista dell’impianto si assume ogni responsabilità in merito al rispetto della legislazione.
  • Ha rinviato l’entrata in vigore della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio in attesa che da parte del Ministero dello Sviluppo Economico venga emanato un decreto di attuazione specifico
  • Ha risolto il contrasto fra la sezione dell’(ormai ex) Allegato E relativa alla prova di assenza dispersioni gas e le norme tecniche e linee guida del CIG successivamente emanate facendo ora riferimento alla norma UNI 11137 per la determinazione dei valori massimi accettabili di dispersione gas;
  • Ha tenuto conto del fatto che spesso l’installatore non è il primo esecutore dell’impianto, precedentemente installato da una o più aziende, le cui dichiarazioni di conformità non sono reperibili, dando mandato al CIG di predisporre un modello di rapporto tecnico mediante il quale l’installatore possa garantire la compatibilità del proprio intervento con le preesistenti parti dell’impianto.
  • Il tempo di 90 giorni solari dalla richiesta di attivazione della fornitura negli impianti nuovi, entro il quale deve essere inviata la documentazione all’impresa distributrice, pena l’annullamento della richiesta di attivazione, è ora elevato a 120;

Dal punto di vista dell’installatore è soprattutto importante evidenziare i due nuovi allegati H40 e I40 che sempre vanno presentati insieme da parte dell’utenza.

L’allegato H40 chiede l’attivazione/riattivazione della fornitura di gas per l’alimentazione dell’impianto prevede sempre la consegna dell’allegato I40 “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”  sottoscritta dall’installatore e i relativi allegati;

Con tale documento l’utente si impegna a non utilizzare l’impianto fino a che l’installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37, sollevando così il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.

L’allegato I40 “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” , come detto, prescrive l’elenco dei documenti da allegare nella richiesta (di fatto gran parte di quelli che andranno redatti per la stessa dichiarazione di conformità):

a) progetto

b) relazione con tipologie dei materiali utilizzati

Si faccia attenzione al fatto che tale relazione deve contenere:

  • per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
  • per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 22 gennaio 2008, n. 37. l’idoneità rispetto all’ambiente d’installazione.
  • numero, tipo e potenza degli apparecchi
  • caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali
  • caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione
  • indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto

 

c) schema di impianto realizzato

d) attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

e) copia del certificato di riconoscimento o visura camerale con i requisiti tecnico professionali

f) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

g) rapporto tecnico di cui alle linee guida n. 11 del CIG

h) dichiarazione del progettista, per i soli impianti soggetti alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi

In conclusione:

Malgrado si sia in attesa di alcuni documenti attuativi e chiarimenti entro il 1 luglio, appare evidente come le imprese installatrici debbano prendere rapidamente atto della nuova delibera.

Spicca ancora una volta la necessità dell’installatore di fornire tutte le informazione idonee a descrivere l’impianto realizzato e le prove effettuate a garanzia della sicurezza e ad evidenza della piena conformità alle normative e legislazioni in vigore.

Appare inoltre plausibile il ricorso alla UNI 10738 e la dichiarazione di rispondenza nel caso in cui manchino le precedenti Dichiarazioni di Conformità, a riguardo è opportuno attendere la presa di posizione del CIG.

A tal ragione attendiamo quindi nuovi importanti sviluppi nelle prossime settimane.

 


N.B.: il 23 e 24 maggio prossimo, la CNA Impianti di Bari, organizza con l’UNI, il corso di formazione sulla norma 10738/2012.