DISEGNO DI LEGGE

Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese

 

Capo I
Definizioni e finalità della legge

 

Art.  1
Oggetto e finalità

 

1.  La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione  e nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione  e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto Regionale.

TESTO COMPLETO