Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese
Capo I
Definizioni e finalità della legge
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto Regionale.