La legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) interviene nuovamente nell’ambito della disciplina del Superbonus, individuando le fattispecie per le quali non si applica la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dal decreto “Aiuti quater” (art. 9, D.L. n. 176/2022).
In particolare l’articolo 1, comma 894, della L. n. 197/2022 amplia la casistica degli interventi edili per i quali è prevista l’esclusione dalla riduzione al 90% dell’aliquota per il Superbonus, a partire dal 2023, purchè risulti presentata nei termini fissati la CILA.
Si avrà, dunque, diritto a mantenere l’aliquota al 110% in caso di:
- interventi diversi da quelli condominiali per i quali alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022;
- interventi effettuati dai condomini per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Allo stato attuale, dalla lettura combinata dei citati articoli 9 del D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater) e dall’articolo 1, comma 894, della L. n. 197/2022 (Legge Bilancio 2023), la disciplina del Superbonus risulta così modificata come da tabella riepilogativa riportata.
Tipologia di immobile | Requisiti oggettivi | Percentuale ammessa |
Condomini – UI da 2 a 4 anche se posseduti da unico proprietario | Nessuna condizione legata a reddito e diritto di proprietà
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90% per spese sostenute nel 2023;
70% per spese sostenute nel 2024; 65% per spese sostenute nel 2025.
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Condomini | Delibera assembleare antecedente 19 novembre 2022 e presentazione CILA entro il 31 dicembre 2022;
Delibera assembleare dal 19 al 24 novembre 2022 e presentazione CILA entro il 25 novembre 2022. |
110% per spese sostenute nel 2023 |
UI da 2 a 4 anche se posseduti da unico proprietario | Presentazione CILA entro il 25 novembre | 110% per spese sostenute nel 2023 |
Edifici oggetto di Interventi di demolizione e ricostruzione | Presentazione istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 | 110% per spese sostenute nel 2023 |
Singole Unità Immobiliari | – Nessuna condizione legata a reddito e diritto di proprietà;
– 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. |
110% per spese sostenute entro 31/03/2023 |
Singole Unità Immobiliari (villette) | – Contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto di reale godimento;
– unità immobiliare adibita ad abitazione principale; – reddito di riferimento non superiore a 15000€ legato a quoziente familiare. |
90% per spese sostenute nel 2023 |
IACP – Cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 60% dei lavori al 30 giugno 2023 | 110% per spese sostenute nel 2023 |
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale (Onlus, ApS e AdV) | I soggetti del Terzo settore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– esercizio di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso; – immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito |
110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 |